tutela minori e incapacitorino alba cuneo milano

La legge qualifica incapaci d’agire quei soggetti (compresi i minorenni) che non possono compiere liberamente atti di disposizione sul proprio patrimonio.

 

Tutela di minori

Qualora si tratti di minori sotto responsabilità genitoriale, i genitori svolgono il compito di rappresentare i minori, eventualmente con le autorizzazioni richieste dalla legge.

Se, invece, il minore è privo di genitori, allora trova applicazione l’istituto della tutela, per cui sarà un tutore nominato dal giudice tutelare a prendersi cura del minore e a rappresentarlo negli atti di disposizione sul suo patrimonio.

 

Tutela di incapaci

Nel caso in cui i soggetti incapaci siano maggiorenni, l’ordinamento giuridico prevede le figure dell’amministratore di sostegno, del curatore dell’inabilitato e del tutore dell’interdetto, la nomina dei quali è sempre giudiziale, seppur possa comunque avvenire su designazione di determinati soggetti (quali, ad esempio, i genitori dell’incapace o il coniuge).

Il legislatore, infine, incentiva ogni forma di assistenza all’incapace, permettendo anche di trasferire a quest’ultimo beni o diritti, a titolo di liberalità, dettando particolari regole di amministrazione dei beni o affidando l’amministrazione degli stessi a persone anche diverse dal rappresentante legale.

La volontà legislativa non è quella di espandere i limiti della libertà del disponente, quanto quella di tutelare il soggetto incapace, che, diversamente, potrebbe non ricevere alcun vantaggio. All’uopo si può ricorrere, ad esempio, agli istituti della donazione, del contratto di mantenimento, del vincolo di destinazione o del trust.

Inoltre, il favor del legislatore verso forme di assistenza agli incapaci si manifesta anche nella possibilità per ciascuno dei genitori o per gli altri ascendenti in linea retta o per il coniuge dell’interdetto di istituire erede, rispettivamente, il figlio, il discendente o il coniuge, con l’obbligo di conservare e restituire, alla morte di quest’ultimo, i beni anche costituenti la legittima, a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’interdetto medesimo.

Tale disciplina, di carattere eccezionale e, quindi, non suscettibile di applicazione analogica, trova riscontro anche nel caso di attribuzione all’interdetto di beni determinati a titolo di legato ovvero mediante donazione.

Stante la meritevolezza dell’interesse perseguito con i sopracitati istituti, il legislatore riconosce, a seconda dei casi, anche alcune agevolazioni fiscali.

Domande frequenti sulla tutela di minori e incapaci

È possibile vincolare parte del proprio patrimonio al fine di destinarlo a scopi particolari e/o proteggerlo dall'aggressione da parte di terzi?
 

Il nostro ordinamento giuridico prevede diversi strumenti finalizzati a preservare il patrimonio nell’interesse della famiglia, quali il fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione e il trust. Essi hanno in comune la creazione di un patrimonio separato, ma si distinguono per specifiche caratteristiche adattabili a seconda dei casi alle specifiche esigenze


Cosa fare quando una persona anziana non è più in grado di gestire e curare il proprio patrimonio?
 

Quando una persona anziana (o giovane) non è più autonoma e comunque non è in grado di gestire e curare il proprio patrimonio esistono degli strumenti quali l’interdizione, l’inabilitazione e l’amministrazione di sostegno, che, a seconda del grado di incapacità del soggetto, consentono di tutelarne gli interessi


Cosa fare quando uno o entrambi i genitori hanno degli interessi confliggenti con quelli dei figli minori?
 

Nel caso non sia possibile una soluzione alternativa, dovrà essere interpellato il giudice tutelare (o il tribunale), il quale, seconda dei casi, valuterà la necessità o meno di nominare un curatore speciale che assista il minore in caso di conflitto, ovvero si sostituirà al genitore nell’assunzione delle decisioni nell’interesse dei figli minori

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