Il trust è un istituto di derivazione anglosassone, che, per effetto della Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, ratificata in Italia con la legge 16 ottobre 1989 n. 384 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1992, ha fatto ingresso anche nel nostro ordinamento.
Con il trust un soggetto (settlor o disponente) trasferisce la proprietà su beni di cui è titolare ad un altro soggetto (trustee), il quale è tenuto ad amministrarli e a gestirli in favore di un terzo beneficiario (beneficiary).
Ovviamente, poi, il trust può essere diversamente configurato a seconda delle esigenze, ma ciò che rileva è sempre l’aspetto fiduciario, per cui il disponente confida nelle qualità del trustee, in particolare in ordine alla gestione dei beni trasferitigli.
È possibile configurare un trust anche riservandosi la qualità di trustee sui beni vincolati (e pertanto senza che ne derivi un vero e proprio trasferimento); tuttavia, in tali ipotesi l’interesse perseguito deve essere meritevole di tutela e non può consistere nella mera volontà di realizzare un patrimonio autonomo del disponente.
Differisce dal vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. e dal fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. in quanto permette di ottenere un effetto segregativo assoluto. Infatti, i creditori personali del trustee non possono soddisfarsi sui beni del trust; questi beni non fanno parte del regime matrimoniale del trustee né della sua successione; infine, il fondo può essere aggredito solo per i debiti contratti per il raggiungimento dello scopo del trust.
La validità di un trust deve essere valutata sotto la duplice lente della legge applicabile allo stesso (che può essere scelta dalle parti tra quelle dei Paesi che disciplinano l’istituto de quo) e dei principi di ordine pubblico dell’ordinamento italiano.
La scelta di porre in essere un trust, l’individuazione della legge cui sottoporlo e la definizione del contenuto dello stesso richiedono l’interazione di un team di esperti in diritto patrimoniale, che ne valutino sia la liceità, sia l’opportunità, sotto ogni profilo, civilistico e fiscale.