Il vincolo di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c., istituto di recente introduzione, è un negozio giuridico con effetto segregativo (e traslativo eventuale) a mezzo del quale si crea una separazione patrimoniale tra i beni oggetto del vincolo stesso, che vengono destinati alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela, ed il restante patrimonio del disponente.

Bisogna premettere che la limitazione della responsabilità, nel nostro ordinamento, è sempre l’effetto e mai la causa. L’art. 2740 c.c., infatti, ammette forme di segregazione patrimoniale solo nei casi espressamente previsti dalla legge, che devono mirare alla realizzazione di un interesse preferibile rispetto a quello dei creditori.

In presenza di un interesse meritevole di tutela ai sensi dell’art. 2645 ter c.c. si può, quindi, realizzare detto effetto segregativo. Più precisamente, gli effetti di questo istituto consistono in una separazione unilaterale tra i beni vincolati e i restanti beni del disponente. Ciò significa che i beni vincolati e i loro frutti possono costituire oggetto di esecuzione solo per i debiti contratti per la realizzazione del vincolo. Tuttavia, a determinate condizioni i creditori dei debiti contratti per la realizzazione della destinazione possono aggredire tutti i beni del disponente, seppur si ritenga che essi debbano comunque soddisfarsi preventivamente sui beni vincolati e solo in via sussidiaria sul patrimonio residuo.

L’oggetto del vincolo di destinazione può consistere esclusivamente in beni immobili e mobili registrati; di conseguenza, esso diviene opponibile ai terzi, in quanto trascritto nei registri pubblici.
Si ritiene comunque possibile vincolare anche beni mobili non registrati per cui sia possibile  effettuare un’idonea pubblicità del vincolo, come ad esempio titoli di credito e quote di partecipazione in società di capitali.

Infine, il vincolo, che può esser disposto solo dal titolare del diritto reale sui beni che devono costituire l’oggetto dello stesso, può anche avere un effetto traslativo a favore del beneficiario, realizzando, in tal modo, una liberalità indiretta a favore di quest’ultimo.
In ogni caso, la complessità dell’istituto, la necessità di un’attenta valutazione della meritevolezza dell’interesse perseguito, la compatibilità del vincolo con la situazione debitoria del disponente, l’individuazione dei beneficiari, la necessità di procedere alla trascrizione dello stesso e, più in generale, la conformazione dello stesso secondo i parametri di liceità e di legalità impongono all’interessato di rivolgersi ad un professionista qualificato ed esperto in diritto patrimoniale.