La separazione personale è un istituto giuridico che consente ai coniugi di sospendere alcuni degli effetti del matrimonio (come ad esempio l’obbligo di coabitazione), senza tuttavia incidere sul vincolo coniugale, il quale persiste anche a seguito della separazione, sino all’eventuale e successiva pronuncia di divorzio.
Nel nostro ordinamento essa costituisce un passaggio obbligato al fine di addivenire al divorzio (salvo in specifici casi tassativamente previsti dalla legge).
Separazione consensuale o giudiziale
La scelta della separazione può essere condivisa dai coniugi, ovvero determinata da diverse tipologie di cause, che abbiano reso la convivenza intollerabile. A seconda dei casi, si potrà quindi attivare un procedimento di separazione consensuale, giudiziale (contenziosa) con o senza addebito, ovvero utilizzare il nuovo strumento della negoziazione assistita.
Separazione con addebito
Venuto meno il concetto di separazione “per colpa”, oggi la separazione può essere comunque addebitata a uno dei coniugi, laddove questi, con il suo comportamento, abbia dato causa all’intollerabilità della convivenza.
La pronuncia di addebito comporta principalmente per chi la subisce la perdita del diritto alla percezione di un assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge (e relative conseguenze – vedi focus addebito), nonché la perdita anticipata (rispetto alla pronuncia di divorzio) dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge.
L’addebitabilità a un coniuge della crisi coniugale può altresì consentire al coniuge che l’ha subita di ottenere il risarcimento dei danni patiti.
Questioni patrimoniali
L’attivazione di una procedura separativa, o anche solo di una trattativa diretta all’ottenimento di una pronuncia di separazione legale, comporta in molti casi la necessità per i coniugi di definire non solo le questioni strettamente legate al vincolo coniugale, ma anche altri e diversi rapporti o interessi patrimoniali intercorrenti tra gli stessi coniugi e/o tra i coniugi, o anche solo uno di essi, e terzi (quali ad esempio i figli, altri familiari, eventuali soci o creditori, eredi ecc.).
In questi casi, un’adeguata e competente gestione della crisi, grazie alla consulenza di un avvocato matrimonialista, può consentire una favorevole definizione di tutti i rapporti coinvolti, evitando nella maggior parte dei casi la necessità di una procedura contenziosa, più lunga, dolorosa (soprattutto se in presenza di figli) e, inevitabilmente, più costosa.
Domande frequenti sulla separazione legale
È possibile ottenere il riconoscimento formale della posizione che il coniuge/la persona unita civilmente/il convivente ha rivestito nell'ambito societario, anche nel caso in cui detta posizione sia meramente formale e il soggetto non abbia mai, di fatto, prestato la propria opera nella società?
Sì, è possibile considerare l’effettiva opera apportata dal familiare nella società e pervenire ad una sistemazione complessiva dei rapporti economici familiari anche contestualmente (ma non necessariamente) alla definizione della separazione o del divorzio
Quali beni rientrano nella comunione legale dei beni? Quando e in che modo determinati beni possono esserne esclusi?
Il regime patrimoniale dei coniugi (o dei soggetti uniti civilmente) è disciplinato dagli articoli 177 e seguenti del codice civile. Vi sono diverse possibilità di derogare pattiziamente alle disposizioni normative, escludendo alcuni beni dalla comunione e/o includendone altri.
È possibile per il parente che abbia costantemente lavorato presso l'impresa familiare ottenere la liquidazione dei compensi spettanti per l'opera prestata e mai percepiti?
Ai sensi dell’art. 230 bis del codice civile, il familiare che ha prestato in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.
È possibile ottenere dei vantaggi fiscali nell'ambito di una definizione complessiva dei rapporti tra coniugi/persone unite civilmente/conviventi?
A seconda del tipo di operazione che si intende effettuare, esistono diverse agevolazioni fiscali applicabili contestualmente alla definizione dei rapporti coniugali. Ad esempio, in caso di trasferimenti immobiliari in sede di separazione o divorzio (anche in favore dei figli), opera l’agevolazione di cui all’art. 10, l. 6 marzo 1987, n. 74 esteso alle separazioni come previsto dalla circolare 18/e del 29 maggio 2013 dell’agenzia delle entrate in virtu’ della quale l’atto notarile di trasferimento sarà esente da imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale e tassa d’archivio
È possibile vincolare parte del proprio patrimonio al fine di destinarlo a scopi particolari e/o proteggerlo dall'aggressione da parte di terzi?
Il nostro ordinamento giuridico prevede diversi strumenti finalizzati a preservare il patrimonio nell’interesse della famiglia, quali il fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione e il trust. Essi hanno in comune la creazione di un patrimonio separato, ma si distinguono per specifiche caratteristiche adattabili a seconda dei casi alle specifiche esigenze
È possibile modificare le condizioni stabilite in sede di separazione e/o di divorzio? Quando e con quali presupposti?
Sì, è possibile. Il codice di procedura civile (art. 710) e la legge sul divorzio (art. 9, l. N. 898/1970) prevedono specifiche procedure per modificare le condizioni separative e divorzili nel caso in cui siano intervenute delle circostanze che abbiano reso le condizioni precedentemente stabilite (o pattuite) non più idonee
È possibile ottenere la restituzione di quanto pagato per le spese di costruzione e/o ristrutturazione effettuate sul terreno o sull'immobile di proprietà dell'altro coniuge/persona unita civilmente/convivente?
Nel caso in cui le somme impiegate abbiano comportato un ingiustificato arricchimento dell’altro coniuge/convivente/unito civilmente è possibile richiedere la restituzione totale (o parziale) di quanto pagato
È possibile sapere se il coniuge/convivente sia titolare di beni immobili o investimenti?
Qualora non si sia a conoscenza dell’effettiva capienza patrimoniale del coniuge/convivente è possibile richiedere l’espletamento di una relazione investigativa volta a verificare le consistenze patrimoniali mobiliari (investimenti e titoli) e immobiliari della controparte nonché’ la capienza degli eventuali conti correnti intestati e/o cointestati.
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