Il fondo patrimoniale è l’istituto che permette di destinare determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, per far fronte ai bisogni della famiglia.
Innanzitutto, occorre precisare che non è un regime patrimoniale, potendo questo consistere sia nella comunione legale dei beni, che nella separazione dei beni, nonché in una comunione convenzionale.
Esso è un vincolo che si innesta su determinati beni per il soddisfacimento di uno scopo.
Il fondo patrimoniale dà origine a una separazione patrimoniale: si caratterizza, infatti, nella limitazione della generica responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. (per cui il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri) e nella deroga della par condicio creditorum di cui all’art. 2741 c.c.
Tuttavia, non consiste in una vera e propria segregazione patrimoniale. Nel fondo patrimoniale la separazione tra patrimoni è unidirezionale e ciò comporta che, a determinate condizioni, i creditori generali del debitore possono comunque soddisfarsi sul patrimonio separato.
Fatta eccezione per le ipotesi particolari, i beni costituiti in fondo godono di una speciale protezione verso le azioni esecutive dei creditori.
La costituzione del fondo può avvenire sia ad opera di entrambi i coniugi, sia da parte di uno solo di essi o da un terzo (estraneo alla famiglia, nonché da uno dei figli dei coniugi).
L’opportunità di costituire un fondo patrimoniale e il contenuto dello stesso, devono essere oggetto di accurata valutazione da parte di un professionista esperto in diritto patrimoniale, non solo al fine di meglio realizzare le esigenze della famiglia, ma anche in relazione all’attuale esposizione debitoria dei coniugi.
A seconda della volontà dei contraenti, il fondo potrebbe consistere non solo in un mero vincolo su beni determinati, la cui proprietà viene conservata dal disponente, ma potrebbe anche determinarsi in un’attribuzione di diritti reali a favore di uno o di entrambi i coniugi.
In quest’ultima ipotesi, il disponente realizza al contempo una liberalità indiretta a favore dei beneficiari.
Ne consegue la necessità, per il consulente professionista chiamato a ricevere la volontà di costituire il fondo patrimoniale, di esaminare i rischi che l’operazione comporta sia per quanto attiene all’aspetto delle tutele che l’ordinamento accorda ai creditori del disponente, sia in ordine ai diritti di coloro che potrebbero vantare diritti sulla successione di quest’ultimo.