La pronuncia di addebito può essere richiesta nell’ambito di un procedimento giudiziale di separazione, laddove il fallimento dell’unione coniugale sia riconducibile al comportamento di un coniuge contrario ai reciproci doveri coniugali di cui all’art. 143 del codice civile (obbligo di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione).

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza sul punto, per ottenere la pronuncia separazione “per colpa” occorre che queste violazioni siano la causa diretta della crisi coniugale, in quanto, se la crisi coniugale fosse già in atto al momento della violazione, essa non potrebbe essere correttamente presa in considerazione ai fini di un eventuale addebito.

La pronuncia di addebito porta con sé alcuni effetti giuridici quali: la perdita anticipata del diritto successorio nei confronti del coniuge (diritto che, in assenza di addebito, viene meno solo a seguito della pronuncia di divorzio); la perdita del diritto alla percezione di un assegno di mantenimento per il coniuge cui viene addebitata la separazione; nonché, in taluni casi, la condanna al pagamento delle spese di giudizio.