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Il divorzio è l’istituto giuridico che consente ai coniugi di porre fine al vincolo coniugale.

Nel nostro ordinamento l’accesso alla procedura di divorzio è consentito solo a seguito della separazione (non è possibile il divorzio diretto, salvo in casi eccezionali).

Fatta salva l’ipotesi di separazione con addebito, solamente a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ciascun coniuge perde i diritti successori nei confronti dell’altro. Permangono, invece, altri diritti (si pensi ad esempio al diritto di percepire un assegno a carico dell’eredità nell’ipotesi in cui si sia titolari di un assegno divorzile) a tutela dell’ex coniuge debole.

Laddove vi siano i presupposti, è possibile in sede divorzile prevedere un assegno in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri, al fine di consentirgli il mantenimento di un tenore di vita paragonabile a quello goduto in costanza di matrimonio.

 

Divorzio a procedura congiunta o contenziosa

Anche al divorzio è possibile accedere mediante una procedura congiunta o contenziosa. È inoltre possibile, come in caso di separazione, addivenire al divorzio utilizzando lo strumento della negoziazione assistita, evitando così il ricorso all’Autorità giudiziaria.

Avvalersi di un avvocato divorzista per la stipulazione di un accordo tra le parti, consente indubbiamente una notevole riduzione dei tempi e dei costi.

 

Questioni patrimoniali

In sede di divorzio l’interesse preponderante delle parti è quello di risolvere definitivamente ogni questione patrimoniale tra esse pendente.

Nell’ipotesi in cui vi siano i presupposti per la corresponsione di un assegno divorzile, si rende necessaria la quantificazione della somma periodica che una parte è tenuta a corrispondere all’altra. Tuttavia, un coniuge o entrambi potrebbero preferire il versamento di una somma in un’unica soluzione, ovvero il trasferimento di un determinato bene, a tacitazione di ogni futura pretesa.

Altre volte si rende necessario definire anche rapporti di lavoro, di collaborazione o di tipo societario. In questi casi, la gestione dello scioglimento del matrimonio, da parte di un avvocato divorzista, consentirà una vantaggiosa definizione del rapporto, evitando, nella maggior parte dei casi, l’attivazione della procedura contenziosa.

Domande frequenti sul divorzio

È possibile ottenere il riconoscimento formale della posizione che il coniuge/la persona unita civilmente/il convivente ha rivestito nell'ambito societario, anche nel caso in cui detta posizione sia meramente formale e il soggetto non abbia mai, di fatto, prestato la propria opera nella società?
 

Sì, è possibile considerare l’effettiva opera apportata dal familiare nella società e pervenire ad una sistemazione complessiva dei rapporti economici familiari anche contestualmente (ma non necessariamente) alla definizione della separazione o del divorzio


È possibile per il parente che abbia costantemente lavorato presso l'impresa familiare ottenere la liquidazione dei compensi spettanti per l'opera prestata e mai percepiti?
 

Ai sensi dell’art. 230 bis del codice civile, il familiare che ha prestato in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato.


È possibile ottenere dei vantaggi fiscali nell'ambito di una definizione complessiva dei rapporti tra coniugi/persone unite civilmente/conviventi?
 

A seconda del tipo di operazione che si intende effettuare, esistono diverse agevolazioni fiscali applicabili contestualmente alla definizione dei rapporti coniugali. Ad esempio, in caso di trasferimenti immobiliari in sede di separazione o divorzio (anche in favore dei figli), opera l’agevolazione di cui all’art. 10, l. 6 marzo 1987, n. 74 esteso alle separazioni come previsto dalla circolare 18/e del 29 maggio 2013 dell’agenzia delle entrate in virtu’ della quale l’atto notarile di trasferimento sarà esente da imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale e tassa d’archivio


È possibile vincolare parte del proprio patrimonio al fine di destinarlo a scopi particolari e/o proteggerlo dall'aggressione da parte di terzi?
 

Il nostro ordinamento giuridico prevede diversi strumenti finalizzati a preservare il patrimonio nell’interesse della famiglia, quali il fondo patrimoniale, il vincolo di destinazione e il trust. Essi hanno in comune la creazione di un patrimonio separato, ma si distinguono per specifiche caratteristiche adattabili a seconda dei casi alle specifiche esigenze


È possibile in sede di divorzio ottenere una liquidazione in un'unica soluzione (anche mediante il trasferimento di determinati beni) in luogo di un assegno periodico? Quali conseguenze comporta anche dal punto di vista fiscale?
 

Sì, in sede di divorzio è possibile sostituire l’assegno periodico con una liquidazione in un’unica soluzione di una somma di denaro, ovvero con il trasferimento di un immobile o di un bene, il cui valore sia commisurato al mancato versamento dell’assegno divorzile.


È possibile modificare le condizioni stabilite in sede di separazione e/o di divorzio? Quando e con quali presupposti?
 

Sì, è possibile. Il codice di procedura civile (art. 710) e la legge sul divorzio (art. 9, l. N. 898/1970) prevedono specifiche procedure per modificare le condizioni separative e divorzili nel caso in cui siano intervenute delle circostanze che abbiano reso le condizioni precedentemente stabilite (o pattuite) non più idonee


È possibile ottenere la restituzione di quanto pagato per le spese di costruzione e/o ristrutturazione effettuate sul terreno o sull'immobile di proprietà dell'altro coniuge/persona unita civilmente/convivente?
 

Nel caso in cui le somme impiegate abbiano comportato un ingiustificato arricchimento dell’altro coniuge/convivente/unito civilmente è possibile richiedere la restituzione totale (o parziale) di quanto pagato

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