“L’automatica attribuzione del cognome del padre si traduce nell’invisibilità della madre e reca il sigillo di una disuguaglianza tra genitori che si riverbera e si imprime sull’identità del figlio, così determinando la violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione”
È questa la motivazione con la quale la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 132 del 31 maggio 2022, ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme che attribuivano ai figli, in modo automatico, il cognome del padre e, in particolare, del primo comma dell’art. 262 del Codice Civile, secondo il quale il figlio riconosciuto da entrambi i genitori assume automaticamente il cognome del padre.
La Consulta già da tempo aveva indentificato questa norma come retaggio di una concezione del passato della famiglia e residuo di una visione patriarcale della stessa.
La Corte, pertanto, ha affermato il principio secondo il quale il cognome del figlio dovrà essere quello di entrambi i genitori, nell’ordine deciso da questi ultimi, fatta salva la possibilità (qualora entrambi siano concordi) di attribuire al figlio un solo cognome.
In caso di mancato accordo in ordine al cognome da attribuire al minore, questi assumerà il cognome di entrambi.
Qualora, invece, il contrasto verta sull’ordine dei cognomi, sarà necessario l’intervento del Giudice Tutelare che è il soggetto deputato a risolvere le controversie sulle scelte inerenti figli.
A questo punto non resta che attendere il necessario intervento del legislatore che dovrà indicare i criteri per la realizzazione di quanto deciso dal Giudice delle Leggi.
La Corte Costituzionale ha comunque già fornito alcune linee guida:
– il genitore titolare di doppio cognome dovrà decidere quale ritiene essere il più rappresentativo della propria identità e conseguentemente trasmettere solo quello al figlio;
– i fratelli non potranno avere cognomi differenti e assunta una scelta per il primo figlio, questa dovrà essere ribadita anche per i successivi.
Dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale la stessa sarà applicabile ai casi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta.
Dalla medesima data, coloro i quali lo desidereranno, potranno presentare richiesta di modifica del proprio cognome secondo le nuove statuizioni.