Procedimenti di composizione dellla crisi da sovraindebitamento
La normativa di riferimento nasce con la Legge 3/2012, che ha introdotto nel nostro ordinamento le “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”. Viene introdotta, dunque, la definizione di sovraindebitamento come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente“. In altri termini, si trova in stato di sovraindebitamento chi, nonostante gli sforzi, non riesca più a sostenere i propri impegni economici e a rimborsare finanziamenti o debiti.
Per far fronte a queste situazioni – e con l’obiettivo di creare le condizioni perché debitori e creditori possano uscire da situazioni di blocco e tornare a produrre ricchezza – il Decreto Ministeriale 202/2014, con il “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento” istituisce anche gli “Organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio” (OCC); l’OCC dunque è un’istituzione, imparziale e indipendente, che gestisce le procedure legate al sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi. Solo gli enti pubblici iscritti all’apposito Registro del Ministero di Giustizia possono fornire il servizio e possono farlo solo nel proprio territorio di competenza.
È a tali organismi che il debitore imprenditore o cittadino, tra quelli legittimati dalla legge, può rivolgersi, al fine di far fronte all’esposizione debitoria con i propri creditori.
l Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza emanato con il D. Lgs n. 14/2019 (all’interno del quale sono racchiuse tutte le norme inerenti le procedure concorsuali, ivi comprese quelle di sovraindebitamento), inizialmente sarebbe dovuto entrare in vigore era prevista il 15 agosto 2020; tuttavia, a causa dell’emergenza Covid-19, l’entrata in vigore è stata differita al 1° settembre 2021.
Il CCI definisce più genericamente il sovraindebitamento come uno “stato di crisi o di insolvenza”
Solo il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può prendere l’iniziativa di attivare la procedura; i creditori non possono farlo al posto del debitore.
I soggetti legittimati sono:
- il consumatore;
- l’imprenditore agricolo;
- le start up innovative;
- l’imprenditore sotto soglia ex art 1 L. F.;
- l’imprenditore sopra soglia ex art 1 L. F., ma con debiti inferiori ad € 30.000,00;
- l’imprenditore cessato;
- il socio illimitatamente responsabile;
- i professionisti, gli artisti e gli altri lavoratori autonomi;
- le società professionali ex L. 183/2011;
- le associazioni professionali o studi professionali associati;
- le società semplici costituite per l’esercizio delle attività professionali;
- gli enti privati non commerciali.
Cause ostative all’accesso alla procedura sono:
- il fatto che il debitore sia già stato esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda;
- il fatto che il debitore abbia già beneficiato dell’esdebitazione per 2 volte nella vita;
- il fatto che il debitore abbia cagionato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, mala fede o frode.
In caso di sovraindebitamento, i soggetti possono ricorrere a tre procedure:
- il piano di ristrutturazione dei debiti, procedura riservata esclusivamente al consumatore;
- il concordato minore, procedura riservata al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo e alle start-upinnovative
- la liquidazione controllata del debitore.
Una delle novità introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa consiste anche nell’estensione della procedura di cui trattasi anche ai familiari. L’art. 66 d.lgs. 14/2019, infatti, cita “i membri della stessa famiglia” con ciò intendendo:
- il coniuge,
- i parenti entro il quarto grado,
- gli affini entro il secondo,
- le parti dell’unione civile,
- i conviventi di fatto.
Il CCI prevede, all’art. 283, che anche il debitore incapiente persona fisica che si trovi in una situazione tale da non poter mettere a disposizione dei propri creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, possa – nel rispetto di determinati presupposti – accedere all’esdebitazione.
Il procedimento di ristrutturazione dei debiti si svolge dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica e la competenza territoriale è quella del Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali, ossia il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Il centro degli interessi principali del debitore, persona fisica non esercente attività d’impresa, coincide con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l’ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma.
La domanda deve essere presentata dall’Organismo di Composizione della Crisi costituito presso il circondario del Tribunale competente; in difetto, le sue funzioni sono svolte da un professionista con i requisiti indicati dall’art. 358 d.lgs. 14/2019.
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