I contratti di convivenza hanno ad oggetto la regolamentazione del fenomeno della c.d. convivenza more uxorio, ossia la convivenza tra individui (sia eterosessuali che omosessuali) non fondata sull’atto giuridico formale qualificabile come matrimonio.
Il contratto di convivenza, al fini della sua opponibilità, dovrà essere autenticato e iscritto all’anagrafe.
A titolo esemplificativo, può prevedere: la residenza comune dei conviventi; le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, in relazione alle sostanze di ciascuno ed alla capacità di lavoro professionale e casalingo; la scelta per un determinato regime patrimoniale, eventualmente anche equivalente a quello della comunione legale dei beni; le scelte in merito all’educazione ed al mantenimento dei figli anche in caso di cessazione della convivenza; obblighi aventi natura patrimoniale per il caso di cessazione della convivenza.
Con riguardo alla morte di uno dei conviventi, dato che l’attuale disciplina normativa prevede limitati diritti successori a favore del convivente superstite, è opportuno che il contratto di convivenza sia affiancato da un valido testamento.
Nell’ambito dei contratti di convivenza la figura dell’avvocato familiarista riveste un ruolo centrale, in quanto è chiamato a ricevere un contratto ad personam, non essendo sufficiente redigerlo secondo formulari o clausole standard; il consulente legale deve prevedere una completa regolamentazione, che nel caso concreto meglio soddisfi le esigenze delle parti.